I counselors non hanno alcuna competenza per gestire il disagio psichico

I counselors non hanno alcuna competenza per gestire il disagio psichico.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) il 18/11/2015 con la sentenza N.13020/2015 REG.PROV.COLL. e N. 14877/2014 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO mette chiarezza sulla professione dello PSICOLOGO  RICONOSCENDO L’UNICITÁ DELLA PROFESSIONE.sentenza-TAR-elimina-counselling-2015-Zinzi

Il TAR del Lazio, quindi, con la sentenza 13020/2015, ha disposto:

  • la cancellazione di Assocounselling dall’elenco delle attività non regolamentate di cui alla L. 4/2013. I counselors non hanno alcuna competenza per gestire il disagio psichico, che attiene alla sfera della salute.
  • Ribadisce che la categoria degli Psicologi apparteiene alle professiioni sanitarie.
    “la categoria degli psicologi, i quali, a loro volta, sono titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le attività e le prerogative che la legge istitutiva dell’ordinamento dello psicologo ad essi riserva.”
  • Esclude i counsellor non psicologi dalla categoria delle professioni sanitarie.
    “La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall’ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 cc.”
  • “il Nomenclatore – Tariffario degli Psicologi è stato approvato, con espresso riferimento, tra le competenze riservate alla professione dello Psicologo, a quella di “Consulenza e sostegno psicologico”, ossia di counseling”
  • Non può non convenirsi che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo.”  “l’attività di diagnosi del disagio psicologico rientra sempre e comunque pacificamente nelle competenze proprie dello psicologo ai sensi del citato art. 1 L. 56/1989.”
    Allo stato della normativa nazionale il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria, come indirettamente, ma significativamente, confermato dall’emissione dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come anche dall’inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità sanitarie locali (v. DPCM 13 dicembre 1995), nonché dalla vigilanza del Ministero della salute sull’Ordine Nazionale degli Psicologi.
  • “Il disagio psichico è una condizione che attiene senz’altro alla sfera della salute ed è tale attinenza a giustificare i limiti ed i controlli che vengono garantiti anche attraverso l’attività degli ordini professionali.”

Permalink link a questo articolo: https://www.psicologo-taranto.com/2015/12/04/riconosciuta-lunicita-della-professione-di-psicologo/

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: