Tag: Differenza tra Psicologo e Psicoterapeuta
Il consulente tecnico di ufficio CTU e il consulente tecnico di parte CTP Esperto Psicologo.
Il consulente tecnico di ufficio CTU affianca il Giudice e svolge la funzione di “ausiliario esperto in materia psicologica” in quei casi in cui siano necessarie le specifiche conoscenze in materia, egli è molto utile e necessario quando si tratta di minori, danni psichici, maltrattamenti, studi di personalità, ritardi intellettivi e tanti altri casi.
Il consulente tecnico d’ufficio CTU viene incaricato dall’illustrissimo Giudice a prestare assistenza e partecipare all’intero processo o ad un solo suo atto, tutto questo è finalizzato all’offrire al Magistrato gli strumenti e le conoscenze tecniche necessarie per verificare i fatti e fare emergere il vero.
Come recitato dall’articolo 221 del codice di procedura civile, il Magistrato, se lo considera utile, può avvalersi delle competenze tecniche di un esperto esterno, scelto dagli albi professionali o accade anche che vengano incaricati coloro che hanno delle particolari competenze nella specifica disciplina.
L’articolo numero 201 c.p.c. dispone infatti che, parallelamente al provvedimento di nomina del consulente tecnico di ufficio CTU, il Giudice dispone la data entro la quale le parti possono nominare un CTP Consulente tecnico di parte. Quindi sia nel procedimento civile che in quello penale, nel momento in cui il Giudice nomina il CTU si rende utile la nomina di un consulente tecnico di parte.
Come regolamentato dall’articolo 194 del codice di procedura civile il consulente di parte assiste a tutte le azioni peritali del consulente tecnico di ufficio, nominato dal magistrato, quindi parteciperà anche alle udienze e alle camere di consiglio in cui prenderà parte anche il consulente del giudice, avendo anche la possibilità previo parere favorevole del presidente di intervenire con le sue osservazioni che devono riguardare esclusivamente i risultati tecnici delle indagini.
Il CTP viene nominato come supporto e controllo tecnico alle azioni peritali del CTU
Il consulente tecnico di parte può produrre osservazioni che devono essere tenute in considerazione, sia dal giudice che dal consulente tecnico di ufficio.
Il CTP affianca quindi il CTU, sia fisicamente che tecnicamente.
E’ utile sottolineare che il consulente tecnico di parte, come si può dedurre dallo stesso nome, farà le parti quindi gli interessi del suo cliente. Tale impegno implica una grossa responsabilità in quanto appare fondamentale che rispetti la deontologia nei confronti del suo esercizio professionale, che, seppur di parte dovrà tendere alla verità e giustizia. Proprio per questa ragione gli articoli n. 380, 381 e 383 del codice penale puniscono e sanzionano la consulenza infedele sia da parte del CTU che del CTP. Infatti lo stesso codice di procedura penale nell’articolo 374 e 374 bis punisce il consulente, con pena di reclusione da uno a cinque anni se tenta, in modo poco professionale, di modificare le “qualità” di una persona imputata in un processo, commettendo quindi frode; viene punito anche il consulente che cerca di trarre in inganno il giudice dando indicazioni fantasiose su luoghi e persone.
L’articolo 230 c.p.p. riporta che il consulente tecnico di parte è in dovere di collaborare con il CTU, al fine di fare emergere la verità, sottoponendo ad egli le proprie incertezze dubbi e perplessità, questo lascia intendere quindi che il CTP non sarà mai “contro” il CTU ma bensì affianco ad esso.
E’ evidente che quando un consulente tecnico di parte si assume l’incarico professionale di seguire un cliente, dovrà necessariamente mantenere un comportamento diligente ma non potrà mai assicurare il raggiungimento di un risultato, dovrà quindi essere corrisposto anche qualora il suo cliente non avrà ottenuto il risultato desiderato; lo stesso avviene se egli formula conclusioni contrarie all’interesse del cliente al fine di non trasgredire la legge, l’etica e la specifica etica professionale come previsto dalla cassazione sezione D2 del 21 agosto 1985 numero 4460. Proprio per questa ragione il CTP non potendo garantire il risultato preteso dalla parte, non può essere considerato inadempiente essendo stato impossibilitato a raggiungerlo.
Quindi, lo scopo fondamentale del consulente tecnico di parte è quello di fornire un giudizio valutativo lineare con le conoscenze scientifiche e le leggi, favorendo il proprio cliente nell’ottenere un elaborato peritale ben fatto, realistico e in linea di principio condivisibile dal magistrato.
Permalink link a questo articolo: https://www.psicologo-taranto.com/2016/04/26/consulente-tecnico-esperto-psicologo-ctu-ctp/
Cosa fa lo Psicologo e cosa lo Psicoterapeuta? La differe
Lo psicologo si occupa dei disagi interiori fornendo un aiuto non farmacologico (colloqui di sostegno, consulenze, training, riabilitazione, valutazione diagnostica ecc.). Lo psicologo non è necessariamente impegnato nella risoluzione di disagi e problematiche ma si occupa anche della crescita personale e dello sviluppo del BEN-ESSERE attraverso percorsi di: orientamento, formazione, somministrazione di strumenti diagnostici, di ricerche scientifiche di tipo statistico ecc.
Non riguarda la professione la somministrazione di farmaci, a meno che lo psicologo non sia anche medico.
Per esercitare e definirsi PSICOLOGO occorre essere iscritti all’Ordine Degli Psicologi Regionale nell’albo alla Sezione A e per fare questo occorre :
• essere in possesso della laurea quinquennale in Psicologia;
•avere svolto un tirocinio pratico di almeno un anno (successivo alla laurea) ;
•avere superato un esame di stato (dopo il tirocinio).
Quindi con la sola laurea in Psicologia non ci si può definire psicologi. Solo chi è iscritto all’Ordine può essere definito psicologo.
Gli interventi autorizzati allo Psicologo non possono consistere in terapia, poiché essa richiede il titolo di Psicoterapeuta.
Lo Psicoterapeuta si occupa di terapia, il suoi intervento va quindi più in profondità rispetto alla consulenza. Attraverso la relazione terapeutica e l’utilizzo di tecniche psicologiche lo psicoterapeuta cerca di stimolare un cambiamento ed effettuare una “ristrutturazione” psichica. Anche in questo caso le tecniche dello psicoterapeuta non vengono utilizzati solo in presenza di veri e propri problemi ma anche in caso si voglia velocizzare la crescita personale e magari si voglia meglio conoscere il proprio “funzionamento psichico”.
Per definirsi Psicoterapeuti dal 1989 (anno di approvazione della legge che regolamenta la professione dello Psicologo e Psicoterapeuta) occorre oltre ad essere Psicologi aver:
- studiato in una Scuola Di SPECIALIZZAZIONE in Psicoterapia della durata di 4 anni e riconosciuta dallo stato quindi dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. (M.I.U.R).
- aver svolto un tirocinio di specializzazione
- (bisognerebbe aggiungere anche l’obbligo svolgere un percorso di psicoterapia personale)
Permalink link a questo articolo: https://www.psicologo-taranto.com/2013/07/10/differenza-tra-psicologo-e-psicoterapeuta/
Commenti recenti